D.G.R. 11 ottobre 2021 n. 5360 – impianti termici alimentati da biomassa legnosa
Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della DGR 3965 del 31 luglio 2015.
L’accordo di Bacino Padano – limitazioni all’uso di apparecchi a biomassa legnosa
Gli apparecchi per il riscaldamento alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette) di potenza maggiore a 5 kW rientrano a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici. Ciò vuol dire che, come tutti gli altri impianti termici, devono quindi essere muniti di un “Libretto di impianto” che ne identifichi caratteristiche tecniche (potenza e rendimento), combustibile utilizzato e che riporti anche indicazioni circa: corrette modalità di gestione del generatore, regime di funzionamento ottimale, sistemi di regolazione presenti, nonché i limiti (minimo e massimo) del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi da collegare all’apparecchio
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Misure permanenti L’Accordo per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto tra le Regioni del bacino padano ed il Ministero dell’Ambiente prevede una serie di limitazioni sia per l’utilizzo che per l’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa.
1° ottobre 2018: A partire da questa data è vietato:
- Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 2 stelle;
- Installare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle.
1° gennaio 2020: A partire da questa data è vietato:
- Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle;
- Installare generatori a biomassa legnosa che caratteristiche ambientali inferiori alle 4 stelle.
È inoltre obbligatorio già a partire dal 1° ottobre 2018 utilizzare pellet classificato A1 per i generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 35 kW.
15 ottobre 2024: A decorrere da questa data, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:
- a) Nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- b) Nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.
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Misure temporanee Oltre alle limitazioni strutturali sopra indicate, vi sono delle ulteriori restrizioni in caso di particolari situazioni di accumulo di inquinanti in atmosfera. Le misure temporanee di primo livello si attivano nei comuni interessati su base provinciale quando le concentrazioni di PM10 superano i limiti previsti per 4 giorni consecutivi. Queste misure, per quanto concerne i sistemi di riscaldamento, prevedono:
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 3 stelle;
- Limite massimo a 19°C per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
Le misure temporanee di secondo livello si applicano al superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 10 giorni consecutivi. Tali misure, che si aggiungono a quelle del primo livello, per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento sono:
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- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 4 stelle.
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La classificazione degli apparecchi Il Decreto 186 del 2017 ha ufficializzato le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento a biomassa legnosa per la relativa classificazione in stelle, sulla quale si basano poi le limitazioni dell’Accordo di Bacino Padano. Il costruttore degli apparecchi è tenuto a rivolgersi ad un Organismo Notificato che effettuando dei test o analizzando i test report messi a disposizione dal costruttore andranno a definire la classe di appartenenza del singolo modello. La classe di appartenenza dei singoli modelli di apparecchi a biomassa viene pubblicata sul sito internet del costruttore e dell’Organismo Notificato che ha provveduto alla valutazione.
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Gestione degli impianti a biomassa Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti a biomassa legnosa devono essere effettuate secondo quanto indicato dall’impresa installatrice, in forma scritta. In mancanza di queste, occorre seguire le indicazioni del fabbricante dell’apparecchio, o eventualmente secondo le normative tecniche per lo specifico apparecchio. In ogni caso, la periodicità minima degli interventi è quella di seguito indicata:
| Potenza termica nominale al focolare |
≤ 10kW |
>10 e ≤15 Kw |
> 15 kW |
| Anni |
4 |
2 |
1 |
Al termine dell’intervento, il tecnico intervenuto deve redigere lo specifico Rapporto di controllo di tipo 1B. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto. L’operatore che ha effettuato il controllo deve anche trasmettere il Rapporto all’Autorità competente registrandolo a Catasto. Le operazioni di manutenzione e controllo possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. La DGR 5360/2021 prevede che venga effettuata anche la pulizia delle canne fumarie collegate ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa. Tale operazione deve essere effettuata almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell’impianto. È previsto uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, che il manutentore intervenuto dovrà compilare e rilasciarne copia al responsabile di impianto da custodire insieme al libretto. Il manutentore dovrà anche trasmettere copia all’Autorità competente attraverso la registrazione a Catasto. Questo obbligo è previsto a partire dal 1° agosto 2022.
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