Noleggio con conducente
Come e a chi inoltrare la Domanda
Le domande di partecipazione all’Esame potranno essere presentate direttamente a mano, (all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lodi dal Lunedì al Venerdì solo al mattino, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dal martedì al giovedì anche dalle ore 14,00 alle 16,00), via pec: provincia.lodi@pec.regione.
Ruolo dei conducenti
L’iscrizione al Ruolo, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura territorialmente competente, ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 è un requisito indispensabile per:
- il rilascio delle licenze comunali per l’esercizio del servizio di TAXI e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC.);
- esercitare l’attività di conducente del servizio TAXI/NCC in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di NCC o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
La licenza per l’esercizio del servizio di TAXI e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
Requisiti
a) Per l’iscrizione al Ruolo il candidato deve essere in possesso dei requisiti d’idoneità, e precisamente:
- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente.
b) Per l’iscrizione al Ruolo è inoltre necessario il possesso, da parte del candidato, dei seguenti requisiti indispensabili:
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
ovvero:
1. per i nati entro il 31/12/1951 con il conseguimento della Licenza di 5° elementare o la frequenza di 8 anni di studio al compimento del 14° anno di età;
2. per i nati dal 01/01/1952 al 31/12/1984 con il conseguimento della Licenza di scuola media inferiore o la frequenza di 8 anni di studio al compimento del 15° anno di età;
3. per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 con l’ammissione al 2° anno di scuola media superiore o la frequenza di 9 anni di studio al compimento del 15° anno di età;
4. per i nati dal 01/01/1993 con l’ammissione al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado o la frequenza di 10 anni di studio al compimento del 18° anno di età.
Per i Titoli di studio acquisiti all’estero occorre allegare alla domanda la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata del Titolo di studio posseduto.
La Dichiarazione di valore è un Documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico – consolare Italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il Titolo.
Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze Straniere in Italia.
La Dichiarazione di Valore fornisce quegli elementi che permettono di valutare, in considerazione al piano didattico, ai moduli professionalizzanti effettuati e all’eventuale attività di tirocinio svolto, il valore di Titolo di Studio a seguito del percorso formativo conseguito nel Paese d’origine in rapporto al Sistema di istruzione e formazione Italiano.
Coloro i quali hanno conseguito Titoli di Studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione Svizzera, possono presentare la sola Traduzione Asseverata.
La Traduzione Asseverata riguarda, in modo statico, il contenuto del Titolo di Studio in Lingua straniera conseguito all’Estero; infatti la Traduzione asseverata consiste in una traduzione che viene resa Ufficiale con giuramento da parte del traduttore innanzi al tribunale, al Giudice di Pace o a un Notaio.
E’ possibile l’Autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. con riferimento esclusivo ai Titoli di Studio ed Esami sostenuti in Italia, come esplicitato dall’art. 2 del DPR394/1999 e s.m.i. Conseguentemente un Titolo di Studio conseguito all’Estero da Cittadini Italiani o Stranieri non può essere oggetto di autocertificazione.
- possesso del Certificato di abilitazione professionale (tipo KB), necessario per la conduzione di autoveicoli di trasporto pubblico (per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette)
- possesso del titolo professionale per conducenti natanti (per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti).
c) Per l’iscrizione al Ruolo il candidato deve altresì essere in possesso dell’idoneità professionale conseguibile col superamento degli esami disciplinati dalla normativa regionale di settore, presso la competente Commissione Provinciale.
Per contatti e Informazioni: Ufficio Trasporti
L’Ufficio riceve previo appuntamento telefonico il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.