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Strutture Ricettive Alberghiere Ai fini dell’attribuzione della classificazione, fino all’emanazione del nuovo Regolamento previsto dall’art 37 della legge 27/2015, gli interessati presentano domanda alla Provincia, utilizzando la modulistica prevista dal Regolamento Regionale n.5/2009.
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Strutture Ricettive non alberghiere In attuazione della legge 27/2015, Regione Lombardia ha pubblicato il Regolamento n. 7 del 2016 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
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Rilevazione flussi turistici L’art 38 comma 8 della L.R. 27/2015 stabilisce che tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, sono tenuti:
- alla denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la quale è necessario rivolgersi alla Questura
- alla comunicazione dei flussi turistici a fini statistici, attraverso l’applicativo ROSS 1000
Si ricorda che le strutture ricettive devono ottemperare all’obbligo di legge di invio delle rilevazioni statistiche mensili entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
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