Referente:
dott.ssa Elena Castagnetti
Tel: 0371 – 442.232
Fax: 0371 – 416027
e-mail: elena.castagnetti@provincia.lodi.it
IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN PROCEDURA “SEMPLIFICATA” (EX ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/06)
Il “Testo Unico Ambientale” (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006) prevede agli artt. 214 e 216 la possibilità di accedere ad una procedura “semplificata” per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti.
Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente definite dal D.M. 5 febbraio 1998 integrato dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.
Le imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero “in semplificata” devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto, che deve essere già realizzato. La provincia procede con l’iscrizione solo ai fini dell’esercizio.
Comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi
Modulo comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs 152/2006
Rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi
Modulo rinnovo della comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs 152/2006
Si ricorda che i diritti d’iscrizione al Registro Provinciale, ex artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06, devono essere versati entro il 30 aprile di ogni anno.
Diritti di iscrizione al Registro Provinciale
Modalità di versamento dei diritti di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata (D.Lgs. 152/06, artt. 214 e 216).
Per l’esercizio dell’attività di cui sopra dovrà essere prestata adeguata garanzia finanziaria, secondo i criteri e le modalità previste dalla D.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461