Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) approvato con DPR 13 marzo 2013, n. 59.
L’AUA sostituisce per le piccole e medie imprese (Dm 18 aprile 2005) i seguenti provvedimenti in materia ambientale:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP (art. 3 c. 3 del DPR 59/2013).
Inoltre, secondo quanto stabilito con D.g.r. 16 maggio 2014 – n. X/1840:
- nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
- è facoltà del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi anche nel caso in cui l’attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio.
L’autorizzazione deve essere richiesta allo scadere di uno dei titoli abilitativi sostituiti dalla’AUA e la stessa dovrà contenente la richiesta anche per gli altri titoli abilitativi sostituiti dall’AUA già in possesso, sebbene non ancora prossimi alla scadenza.
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del suo rilascio
La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per territorio che ne verifica, la correttezza formale e la trasmette all’Autorità Competente.
Sono ESCLUSI dall’ambito di applicazione dell’AUA:
- gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- gli impianti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale;
- il procedimento unico di cui all’articolo 208 del D.Lgs 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 che relativamente alle procedure semplificate di cui al D.Lgs n. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata).
Con D.g.r. 16 maggio 2014 – n. X/1840, Regione Lombardia ha inoltre stabilito che:
- sono esclusi dall’AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- sono esclusi dall’AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza.
MODELLO UNICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Regione Lombardia, con D.d.g. n. 5512 del 25/06/2014, ha definito il MODELLO UNICO REGIONALE per la presentazione dell’istanza AUA. La modulistica è composta da:
- SCHEDA GENERALE riportante i dati del Gestore, della Società e dell’impianto oggetto dell’istanza;
- SCHEDE SETTORIALI contenenti le informazioni tecniche relative ai titoli oggetto dell’istanza;
- MODELLI da utilizzare quali fac-simile degli allegati previsti dalle schede.
La modulistica, già disponibile e immediatamente utilizzabile su MUTA, all’indirizzo internet www.muta.servizirl.it e sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it e sarà progressivamente integrata in tutte le piattaforme/sistemi messi a disposizione dai SUAP. Per tale adeguamento è previsto un periodo transitorio, il cui termine è indicato da Regione Lombardia al 31 ottobre 2014.
La modulistica regionale unificata AUA e le specifiche di interoperabilità per l’interscambio informativo tra gli Enti coinvolti, già utilizzabili attraverso le piattaforme camerali e regionali, costituiscono il riferimento su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle istanze per il rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), saranno obbligatorie a partire dal 1° novembre 2014.
Collegamento utile:
MODALITÀ VERSAMENTO TARIFFE ISTRUTTORIE
Con deliberazione di Giunta regionale n. 3827 del 14 luglio 2015 Regione Lombardia ha definito un tariffario regionale unico, nel quale vengono definite le modalità di determinazione e versamento degli oneri istruttori per tutti i titoli ricadenti in AUA. Le nuove modalità di determinazione e versamento delle tariffe istruttorie si applicano a partire dal 1 ottobre 2015.
Il versamento degli oneri istruttori dovrà essere effettuato tramite circuito pagoPA, con la seguente causale obbligatoria: “Oneri istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale”
A decorrere dal 1° luglio 2020 i pagamenti alla Provincia da parte di soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) possono essere effettuati esclusivamente mediante il circuito pagoPA (non è più ammesso il pagamento diretto sul conto di Tesoreria e sui conti correnti postali dell’Ente).
Si può accedere al circuito pagoPA sia per via telematica, sul sito www.provincia.lodi.it, che mediante le App della propria Banca o degli altri canali di pagamento, addebitando su carta di credito, conto corrente o CBILL.
In alternativa, è possibile pagare sul territorio in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato, mediante contanti, carte di credito o conto corrente.
La lista completa dei canali di pagamento si trova all’indirizzo:
www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
Per gli scarichi in pubblica fognatura, si prega di consultare la sezione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi
Per agevolare la determinazione degli oneri istruttori da versare, Regione Lombardia ha elaborato il seguente foglio di calcolo:
Normativa di riferimento:
D.g.r. Regione Lombardia n. 3827 del 14 luglio 2015
D.g.r. Regione Lombardia n. 5512 del 25 giugno 2014
D.g.r. Regione Lombardia n. X-1840 del 16 maggio 2014
Circolare Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 7 novembre 2013
Circolare regionale n. 19 del 5 agosto 2013
Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013