L’obbligo di riservare ai lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 una quota di assunzioni che varia a seconda delle dimensioni aziendali:
Assunzioni lavoratori disabili
Dai 15 ai 35 dipendenti | 1 lavoratore disabile |
Dai 36 ai 50 dipendenti | 2 lavoratori disabili |
Oltre i 50 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati |
Assunzioni lavoratori appartenenti a categorie protette ex art. 18 L. 68/99
Dai 51 ai 150 dipendenti | 1 lavoratore appartenente alle categorie protette |
Oltre i 150 dipendenti | 1% dei lavoratori occupati |
L’azienda deve regolarizzare la propria posizione rispetto a tali quote entro sessanta giorni a partire dal momento in cui scatta l’obbligo.
La quota di riserva è calcolata a partire dal numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato escludendo i lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie:
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- i lavoratori occupati in base all’obbligo previsto dalla L. 68/99;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
- gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto di formazione-lavoro;
- i lavoratori con contratto di reinserimento.
I datori di lavoro sono invitati ad attivarsi per tempo, contattando l’Ufficio del Collocamento Mirato della Provincia di Lodi al fine di:
- fare richiesta di lavoratori/lavoratrici con disabilità, indicando la qualifica messa a disposizione;
- fare richiesta di Nulla Osta nominativo di persona già individuata;
- fare richiesta di Convenzione o altro istituto volto all’ottemperanza.