Convenzione ex art. 11 L. 68/99
La convenzione è un accordo tra datore di lavoro (Azienda privata o Ente pubblico) e Provincia, avente ad oggetto la determinazione di un programma di assunzioni mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge 68/99.
La stipula di una convenzione dà luogo, per la durata della stessa, all’assolvimento degli impegni previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio nei limiti di quanto convenuto. In conseguenza di ciò, durante il periodo di validità della convenzione, il datore di lavoro che avrà ottemperato alle scadenze previste sarà considerato adempiente agli obblighi di cui alla legge 68/99 anche in relazione alla partecipazione a gare d’appalto pubbliche.
Durata: da un minimo di 6 mesi a un massimo di 60 mesi (5 anni), in relazione alle scoperture presenti sulla Provincia; la convenzione deve comunque prevedere assunzioni annuali di almeno un soggetto con disabilità.
Procedura:
- Il datore di lavoro che intende usufruire della convenzione, deve presentare richiesta attraverso il sistema informativo Sintesi Lodi;
- Il servizio del Collocamento Mirato, effettuate le verifiche, provvederà all’emissione del documento di convenzione definendo gli step di assunzione;
- Nelle proposte di convenzione l’azienda indicherà le mansioni disponibili e la modalità di assunzione;
- A conclusione della procedura seguirà la sottoscrizione da parte della Provincia.
Convenzione ex art. 14 D.lgs. 276/2003
Le convenzioni previste dall’art. 14 del D.lgs. 276/2003 consentono alle aziende di ottemperare agli obblighi previsti dalla L. 68/99, attraverso l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità all’interno delle cooperative/imprese sociali a cui è stata affidata una commessa dall’azienda stessa.
Il lavoratore dunque, presterà la propria attività lavorativa presso la cooperativa sociale, ma l’azienda obbligata potrà computarlo a copertura dei propri obblighi, conferendo una commessa di valore tale da consentire la copertura del costo dell’inserimento del lavoratore e i correlati costi di produzione.
Le convenzioni ex art. 14 D.lgs. 276/03 sono stipulate nell’ambito di quanto previsto dall’accordo quadro approvato con DGR n. 2460 del 18 novembre 2019, finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone con disabilità con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Ai fini della copertura dei posti da computare mediante la convenzione, la stessa deve avere ad oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
Soggetti sottoscrittori:
- Il servizio Collocamento Mirato Disabili;
- L’azienda in obbligo ai sensi della L. 68/99;
- La cooperativa sociale di tipo B incaricata di realizzare la commessa.
Requisiti:
- Entro 60 giorni dalla data di firma della convenzione, la persona con disabilità, iscritta nelle liste L. 68/99 della provincia interessata e previa richiesta di nulla osta da parte della cooperativa, dovrà essere inserita all’interno della cooperativa sociale;
- Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e potranno avere durata minima di sei mesi e massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile. Nel caso in cui il contratto di lavoro tra la persona con disabilità e la cooperativa sociale si concluda anticipatamente, per motivi oggettivi e giustificati, la cooperativa deve provvedere, nel termine di 60 giorni, a inserire una nuova persona con disabilità che rispetti i requisiti indicati nell’accordo quadro territoriale;
- La convenzione viene stipulata attraverso il modello approvato con DGR 2460 del 18 novembre 2019.
Allegati: