Dirigente:
dott. arch. Vincenzo Bongiovanni – tel. 0371/442.626
Istruttoria Autorizzazioni:
geom. Domenico Zanaboni – tel: 0371/442.224
e-mail: trasportieccezionali@provincia.lodi.it
lun. e ven. dalle 8.00 alle 14.00
mar., mer. e giov. dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30
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IMPORTANTE
VARIAZIONE CODICE IBAN
Si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il servizio di Tesoreria della Provincia di Lodi sarà svolto dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, via Garibaldi 23, 26900 Lodi (LO), per il quinquennio 2022-2026.
Dalla suddetta data il codice IBAN del conto di Tesoreria della Provincia sarà il seguente:
IT82N0569620300000015000X30
Le richieste devono pervenire tramite il portale TEONLINE al link: https://www.teonline.servizirl.it
– AVVISO PER LE DITTE DI AUTOTRASPORTO –
INSERIMENTO DELLE RICHIESTE NULLAOSTA AD ASPI TRAMITE TE-CROSSING
Si avvisano i gentili utenti che, dal 15 luglio u.s., è attiva la nuova modalità di inserimento dei nullaosta ad Autostrade per l’Italia (ASPI) per le pratiche di tipo Singole/Multiple, a seguito della recente integrazione tra il TECrossing di ASPI e il TEOnline. E’ disponibile un Manuale per l’inserimento delle richieste di nulla osta ad ASPI tramite il TECrossing sul portale TEOnline.
Tutte le Ditte di autotrasporto, che non avessero già provveduto, sono invitate a registrarsi nell’anagrafica delle ditte di ASPI, affinché gli Enti possano richiedere il nullaosta ad ASPI attraverso il sistema di TE-Crossing di ASPI (sempre per le sole pratiche di tipo Singole/Multiple).
Per informazioni su come censirsi è necessario rivolgersi a uno degli uffici “Transiti Eccezionali” di ASPI, ai recapiti telefonici di cui al link
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ATTRAVERSAMENTI CAVALCAVIA AUTOSTRADE PER L’ITALIA
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ATTRAVERSAMENTI CAVALCAVIA R.F.I. (NECESSARIO NULLA OSTA PER IL TRANSITO!)
PLANIMETRIA INDICAZIONE CAVALCAVIA RFI
NOTA RFI MILANO DEL 14.06.2019
NOTA RFI BOLOGNA DEL 10.06.2019
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ATTRAVERSAMENTI PASSAGGI A LIVELLO R.F.I. (NECESSARIO NULLA OSTA PER IL TRANSITO!)
3_RFI-DPR_DTP_MIA0011P20200000601_1 passaggi a livello agg gennaio 2020
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Si avvisano i gentili utenti che il giorno 10.11.2021 è entrata in vigore la legge 156 del 09.11.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 il 09 novembre stesso – Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 – che prevede le seguenti modifiche e integrazioni al Codice della Strada:
– Art 10 c2 let b: abbassa il limite di portata a 86 ton (per blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi), introducendo un ulteriore limite tecnico, ossia quello che almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali.
Con la pubblicazione della Legge n. 215 del 17 Dicembre 2021, si è ripristinato il trasporto fino a 108 tonnellate rispetto alle 86 previste dalla Legge 9 Novembre 2021, n. 156, con complessi di veicoli a otto assi per blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi, apparecchiature complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi.
– Art 61 c2: aumenta la lunghezza regolare degli autoarticolati (trattore + semirimorchio) specificatamente certificati e finalizzati al trasporto intermodale (strada-rotaia e strada-mare) a 18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate. Restano ferme le disposizioni per tutti gli altri complessi di veicoli lunghi 16,50 m.
– Art 105 c1: prevede una lunghezza regolare fino a 18,75 m per tutti i convogli agricoli. Oltre tale misura, il convoglio deve essere autorizzato come trasporto eccezionale ai sensi dell’art 104 c8 del CdS.
– Modifica alla legge 474/2021 sulla circolazione in prova dei veicoli: deroga dall’obbligo di revisione stabilito dall’art 80 del CdS, senza incorrere nella violazione del c14 di detto articolo (omessa revisione), salvo la violazione delle prescrizioni indicate sull’autorizzazione della targa prova, con l’eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice e l’applicazione della sanzione prevista dall’art 98 c 3 del CdS.
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Ai sensi delle recenti modifiche normative alla legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 (art. 42), si avvisa che:
– dal 15 marzo 2022 il comma 6 bis della suddetta legge è abrogato e pertanto non sono più valide le pubblicazioni eseguite dagli enti proprietari (CMM/Province, Comuni, Aria) sui propri siti istituzionali;
– i dati pubblicati, ai sensi del comma 6 bis, sono stati inseriti nell’Archivio Stradale Regionale;
– a far stato dal 15 marzo 2022 l’Archivio Stradale Regionale è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Pertanto, a partire dal 15 marzo 2022, le cartografie pubblicate nell’Archivio Stradale Regionale e validate dagli enti proprietari, sostituiscono il nulla osta o il parere per tutte le autorizzazioni periodiche, e limitatamente alle tipologie di trasporti/veicoli di cui alla dgr n. XI/1341/2019.
In assenza di pubblicazione validata o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città Metropolitana o dalla Provincia competente e subordinate al rilascio di nulla osta o pareri, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 della sopracitata legge.
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