Dirigente:
dott. ing. Alessandro Farnè – tel. 0371/442.626
Istruttoria Autorizzazioni:
geom. Domenico Zanaboni – tel: 0371/442.224
e-mail: trasportieccezionali@provincia.lodi.it
lun. e ven. dalle 8.00 alle 14.00
mar., mer. e giov. dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30
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IMPORTANTE
VARIAZIONE CODICE IBAN
Si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il servizio di Tesoreria della Provincia di Lodi sarà svolto dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, via Garibaldi 23, 26900 Lodi (LO), per il quinquennio 2022-2026.
Dalla suddetta data il codice IBAN del conto di Tesoreria della Provincia sarà il seguente:
IT82N0569620300000015000X30
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PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI FINO AL 29.06.2022
È stato emanato il Decreto-Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha stabilito il termine del 31 marzo 2022 come nuova data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 con la conseguente proroga al 29 giugno 2022 di tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall’art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 29.06.2022. Inoltre si specifica che, limitatamente ai trasporti di tipo industriale, il periodo di validità complessiva dell’autorizzazione (formata dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29.06.2022.
LA PROROGA DI CUI SOPRA, NON È APPLICABILE ALLE AUTORIZZAZIONI SUBORDINATE ALL’ESPLICITA VALIDITA’ DELLE PERIZIE TECNICHE E/O DEI NULLA OSTA TECNICI SPECIFICI RELATIVI AL TRANSITO SU STRADE, PONTI OD ALTRI MANUFATTI DI PROPRIETÀ DI ENTI/SOCIETÀ. IN TAL CASO IL RICHIEDENTE, PER CONTINUARE L’ATTIVITÀ, DOVRÀ CONTATTARE L’UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI DELL’ENTE RILASCIANTE L’AUTORIZZAZIONE PER CONCORDARE LE MODALITÀ DI UN’EVENTUALE ESTENSIONE DI VALIDITÀ DELLA STESSA, IN OSSERVANZA DEL C. 4 DELL’ART. 17 DEL DPR. N. 495/92. SI PRECISA AGLI ORGANI DI CONTROLLO CHE L’ENTE RILASCIANTE L’AUTORIZZAZIONE RESTA A DISPOSIZIONE PER FORNIRE TUTTE QUELLE ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE A VERIFICARNE LA VALIDITÀ.
Ai fini della validità dell’estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente avviso, avendo cura di verificare che si tratti dell’ultima versione aggiornata. (AvvisoProrogaCOVID)
Tuttavia, fermo restando la possibilità di usufruire della proroga di cui sopra, si evidenzia che:
in considerazione delle recenti modifiche apportate alla percorribilità dei percorsi (pubblicazioni di cartografie/elenchi strade), e stante la recente ristatalizzazione di alcune strade prima di competenza provinciale/comunale, si consiglia di presentare nuove domande di autorizzazione di tipo periodico ai fini della sicurezza della circolazione.
Le richieste devono pervenire tramite il portale TEONLINE al link: https://www.teonline.servizirl.it
– AVVISO PER LE DITTE DI AUTOTRASPORTO –
INSERIMENTO DELLE RICHIESTE NULLAOSTA AD ASPI TRAMITE TE-CROSSING
Si avvisano i gentili utenti che, dal 15 luglio u.s., è attiva la nuova modalità di inserimento dei nullaosta ad Autostrade per l’Itlaia (ASPI) per le pratiche di tipo Singole/Multiple, a seguito della recente integrazione tra il TECrossing di ASPI e il TEOnline. E’ disponibile un Manuale per l’inserimento delle richieste di nulla osta ad ASPI tramite il TECrossing sul portale TEOnline.
Tutte le Ditte di autotrasporto, che non avessero già provveduto, sono invitate a registrarsi nell’anagrafica delle ditte di ASPI, affinché gli Enti possano richiedere il nullaosta ad ASPI attraverso il sistema di TE-Crossing di ASPI (sempre per le sole pratiche di tipo Singole/Multiple).
Per informazioni su come censirsi è necessario rivolgersi a uno degli uffici “Transiti Eccezionali” di ASPI, ai recapiti telefonici di cui al link
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ATTRAVERSAMENTI CAVALCAVIA AUTOSTRADE PER L’ITALIA
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ATTRAVERSAMENTI CAVALCAVIA R.F.I. (NECESSARIO NULLA OSTA PER IL TRANSITO!)
PLANIMETRIA INDICAZIONE CAVALCAVIA RFI
NOTA RFI MILANO DEL 14.06.2019
NOTA RFI BOLOGNA DEL 10.06.2019
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ATTRAVERSAMENTI PASSAGGI A LIVELLO R.F.I. (NECESSARIO NULLA OSTA PER IL TRANSITO!)
3_RFI-DPR_DTP_MIA0011P20200000601_1 passaggi a livello agg gennaio 2020
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Si avvisano i gentili utenti che il giorno 10.11.2021 è entrata in vigore la legge 156 del 09.11.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 il 09 novembre stesso – Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 – che prevede le seguenti modifiche e integrazioni al Codice della Strada:
– Art 10 c2 let b: abbassa il limite di portata a 86 ton (per blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi), introducendo un ulteriore limite tecnico, ossia quello che almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali.
Con la pubblicazione della Legge n. 215 del 17 Dicembre 2021, si è ripristinato il trasporto fino a 108 tonnellate rispetto alle 86 previste dalla Legge 9 Novembre 2021, n. 156, con complessi di veicoli a otto assi per blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi, apparecchiature complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi.
– Art 61 c2: aumenta la lunghezza regolare degli autoarticolati (trattore + semirimorchio) specificatamente certificati e finalizzati al trasporto intermodale (strada-rotaia e strada-mare) a 18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate. Restano ferme le disposizioni per tutti gli altri complessi di veicoli lunghi 16,50 m.
– Art 105 c1: prevede una lunghezza regolare fino a 18,75 m per tutti i convogli agricoli. Oltre tale misura, il convoglio deve essere autorizzato come trasporto eccezionale ai sensi dell’art 104 c8 del CdS.
– Modifica alla legge 474/2021 sulla circolazione in prova dei veicoli: deroga dall’obbligo di revisione stabilito dall’art 80 del CdS, senza incorrere nella violazione del c14 di detto articolo (omessa revisione), salvo la violazione delle prescrizioni indicate sull’autorizzazione della targa prova, con l’eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice e l’applicazione della sanzione prevista dall’art 98 c 3 del CdS.
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Ai sensi delle recenti modifiche normative alla legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 (art. 42), si avvisa che:
– dal 15 marzo 2022 il comma 6 bis della suddetta legge è abrogato e pertanto non sono più valide le pubblicazioni eseguite dagli enti proprietari (CMM/Province, Comuni, Aria) sui propri siti istituzionali;
– i dati pubblicati, ai sensi del comma 6 bis, sono stati inseriti nell’Archivio Stradale Regionale;
– a far stato dal 15 marzo 2022 l’Archivio Stradale Regionale è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Pertanto, a partire dal 15 marzo 2022, le cartografie pubblicate nell’Archivio Stradale Regionale e validate dagli enti proprietari, sostituiscono il nulla osta o il parere per tutte le autorizzazioni periodiche, e limitatamente alle tipologie di trasporti/veicoli di cui alla dgr n. XI/1341/2019.
In assenza di pubblicazione validata o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città Metropolitana o dalla Provincia competente e subordinate al rilascio di nulla osta o pareri, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 della sopracitata legge.
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